La violenza sessuale è il reato commesso da chi, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe una persona a compiere o subire atti sessuali (Art. 609 bis c.p.).
Con il termine “atti sessuali” si fa riferimento a tutte le attività di natura sessuale che, pur non coincidendo con la penetrazione, coinvolgono in diversi modi parti intime o zone erogene della vittima attraverso atti che invadono la sua sfera sessuale senza consenso.
Palpeggiare glutei o seno senza consenso è reato anche se non viene fatto per ottenere piacere sessuale.
Il principio guida della normativa in materia di violenza sessuale è la tutela della libertà sessuale delle persone, cioè la libertà di ciascuno di autodeterminarsi e di decidere autonomamente come vivere la propria sessualità.
La violenza sessuale è il reato commesso da chi, con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, costringe una persona a compiere o subire atti sessuali (Art. 609 bis c.p.).
Con il termine “atti sessuali” si fa riferimento a tutte le attività di natura sessuale che, pur non coincidendo con la penetrazione, coinvolgono in diversi modi parti intime o zone erogene della vittima attraverso atti che invadono la sua sfera sessuale senza consenso.
Palpeggiare glutei o seno senza consenso è reato anche se non viene fatto per ottenere piacere sessuale.
Il principio guida della normativa in materia di violenza sessuale è la tutela della libertà sessuale delle persone, cioè la libertà di ciascuno di autodeterminarsi e di decidere autonomamente come vivere la propria sessualità.
Le condotte considerate reato
sono essenzialmente due:
Le condotte considerate reato sono essenzialmente due:
la costrizione
- violenza non è solo quella fisica ma qualsiasi atto o fatto che abbia come conseguenza la limitazione della libertà sessuale dell’altra parte, costretta a subire (ad es “devi farlo perché sono tuo marito”)
- la minaccia consiste nel prospettare un male ingiusto in caso di rifiuto a subire (“devi farlo altrimenti non esci di casa”)
- l’abuso di autorità consiste nell’approfittare della propria posizione di supremazia verso la vittima; può essere fatta sia da un pubblico ufficiale che da un privato (un appartenente alle forze dell’ordine che in occasione di un controllo chiede favori sessuali; il datore di lavoro che fa capire ad una neoassunta che deve permettergli di “palpeggiarla”)
l'induzione
la costrizione
- violenza non è solo quella fisica ma qualsiasi atto o fatto che abbia come conseguenza la limitazione della libertà sessuale dell’altra parte, costretta a subire (ad es “devi farlo perché sono tuo marito”)
- la minaccia consiste nel prospettare un male ingiusto in caso di rifiuto a subire (“devi farlo altrimenti non esci di casa”)
- l’abuso di autorità consiste nell’approfittare della propria posizione di supremazia verso la vittima; può essere fatta sia da un pubblico ufficiale che da un privato (un appartenente alle forze dell’ordine che in occasione di un controllo chiede favori sessuali; il datore di lavoro che fa capire ad una neoassunta che deve permettergli di “palpeggiarla”)
l'induzione
La questione
del consenso
Se c’è consenso, cioè accordo tra le due (o più) persone coinvolte, non c’è reato.
Un rapporto inizialmente accettato diventa reato se prosegue anche quando il consenso non c’è più.
Si parla di reato anche quando il consenso, pur prestato all’inizio, venga meno in un qualsiasi momento a causa di un ripensamento o perché non si condividono le modalità del rapporto.
Il dire di no può essere anche manifestato con un contegno meramente passivo, cioè il dissenso può essere anche implicito (ad esempio nel caso della vittima che non partecipa all’atto e/o è paralizzata dalla paura).
Esempi:
Accettare dei baci non significa accettare un rapporto sessuale; praticare un rapporto orale non significa acconsentire ad un rapporto completo.
La pena
Il legislatore ha previsto una pena, che può variare tra i 6 e i 12 anni per la commissione del reato di violenza sessuale in sé, considerato senza aggravanti e/o riduzioni di pena.
Ha previsto delle aggravanti se il reato è commesso:
- su minore di 14 anni con l’uso di armi, sostanze alcoliche o stupefacenti
- sul coniuge anche separato o divorziato o persona a cui si è stati o si è legati da relazione affettiva
- su minore di 18 anni se il colpevole è il convivente o il genitore nei confronti di donna in stato di gravidanza
È inoltre prevista una pena base più alta (da sette a quattordici anni) se il fatto è commesso verso un minore che non ha compiuto 10 anni.
Il legislatore ha previsto inoltre la possibilità di riduzione della pena nel caso “di minore gravità”.
La “minore gravità”, secondo unanime giurisprudenza, può essere riconosciuta dal Giudice in base ad una valutazione complessiva del fatto, tenendo conto di vari indicatori quali:
– il grado di compressione della libertà
– il danno in rapporto all’età e alle condizioni fisiche e psicologiche della vittima (ad esempio un “fugace palpeggiamento” può essere astrattamente considerato di minore gravità, ma non così se rivolto ad una ragazza psicologicamente “fragile”).
La questione del consenso
Se c’è consenso, cioè accordo tra le due (o più) persone coinvolte, non c’è reato.
Un rapporto inizialmente accettato diventa reato se prosegue anche quando il consenso non c’è più.
Si parla di reato anche quando il consenso, pur prestato all’inizio, venga meno in un qualsiasi momento a causa di un ripensamento o perché non si condividono le modalità del rapporto.
Il dire di no può essere anche manifestato con un contegno meramente passivo, cioè il dissenso può essere anche implicito (ad esempio nel caso della vittima che non partecipa all’atto e/o è paralizzata dalla paura).
Esempi:
Accettare dei baci non significa accettare un rapporto sessuale; praticare un rapporto orale non significa acconsentire ad un rapporto completo.
La pena
Il legislatore ha previsto una pena, che può variare tra i 6 e i 12 anni per la commissione del reato di violenza sessuale in sé, considerato senza aggravanti e/o riduzioni di pena.
Ha previsto delle aggravanti se il reato è commesso:
- su minore di 14 anni con l’uso di armi, sostanze alcoliche o stupefacenti
- sul coniuge anche separato o divorziato o persona a cui si è stati o si è legati da relazione affettiva
- su minore di 18 anni se il colpevole è il convivente o il genitore nei confronti di donna in stato di gravidanza
È inoltre prevista una pena base più alta (da sette a quattordici anni) se il fatto è commesso verso un minore che non ha compiuto 10 anni.
Il legislatore ha previsto inoltre la possibilità di riduzione della pena nel caso “di minore gravità”.
La “minore gravità”, secondo unanime giurisprudenza, può essere riconosciuta dal Giudice in base ad una valutazione complessiva del fatto, tenendo conto di vari indicatori quali:
– il grado di compressione della libertà
– il danno in rapporto all’età e alle condizioni fisiche e psicologiche della vittima (ad esempio un “fugace palpeggiamento” può essere astrattamente considerato di minore gravità, ma non così se rivolto ad una ragazza psicologicamente “fragile”).
CODICE ROSSO
La lex 69/19 (CODICE ROSSO) ha introdotto anche per i reati di violenza sessuale la possibilità di ottenere la sospensione della pena solo “subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”. Il CIPM ha attualmente in carico condannati che beneficiano della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione ai gruppi trattamentali.
Trattamento, rieducazione e prevenzione
L’ordinamento penitenziario disciplina il trattamento e la rieducazione.
In particolare l’art. 13 bis lex 354/75 prevede espressamente per i
condannati per reati sessuali, maltrattamenti contro i familiari o conviventi e per atti persecutori la possibilità che “si sottopongano a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno."
Le persone possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento presso associazioni che, in accordo con gli istituti penitenziari, si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero
dei condannati.
In questa cornice si inserisce il lavoro trattamentale svolto dal CIPM presso il carcere di Bollate.
CODICE ROSSO
La lex 69/19 (CODICE ROSSO) ha introdotto anche per i reati di violenza sessuale la possibilità di ottenere la sospensione della pena solo “subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”. Il CIPM ha attualmente in carico condannati che beneficiano della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione ai gruppi trattamentali.
Trattamento, rieducazione e prevenzione
L’ordinamento penitenziario disciplina il trattamento e la rieducazione.
In particolare l’art. 13 bis lex 354/75 prevede espressamente per i
condannati per reati sessuali, maltrattamenti contro i familiari o conviventi e per atti persecutori la possibilità che “si sottopongano a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno."
Le persone possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento presso associazioni che, in accordo con gli istituti penitenziari, si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei condannati.
In questa cornice si inserisce il lavoro trattamentale svolto dal CIPM presso il carcere di Bollate.
Denuncia o Querela?
Denuncia o Querela?
Se la violenza sessuale è commessa su soggetti maggiorenni, il reato è perseguibile a querela, cioè solo la persona offesa può scegliere di denunciare.
In questo caso la querela è irrevocabile: una volta presentata non si può più ritirare.
Se la violenza sessuale è commessa su minore il reato è sempre procedibile d’ufficio, cioè chiunque sia a conoscenza della commissione del reato può denunciarlo con la possibilità di mantenere l’anonimato.
Se la violenza sessuale è commessa su soggetti maggiorenni, il reato è perseguibile a querela, cioè solo la persona offesa può scegliere di denunciare.
In questo caso la querela è irrevocabile: una volta presentata non si può più ritirare.
Se la violenza sessuale è commessa su minore il reato è sempre procedibile d’ufficio, cioè chiunque sia a conoscenza della commissione del reato può denunciarlo con la possibilità di mantenere l’anonimato.
Dove si presenta?
Denuncia e querela si possono presentare in qualsiasi Stazione di Polizia o Caserma dei Carabinieri, esponendo oralmente i fatti.
L’atto di querela può essere anche presentato
in forma scritta direttamente alla Procura presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il fatto. Non è necessaria l’assistenza di un legale.
Dove si presenta?
Denuncia e querela si possono presentare in qualsiasi Stazione di Polizia o Caserma dei Carabinieri, esponendo oralmente i fatti.
L’atto di querela può essere anche presentato
in forma scritta direttamente alla Procura presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il fatto. Non è necessaria l’assistenza di un legale.
Chi paga le spese legali?
Le vittime di “reati sessuali” hanno diritto all’ammissione al gratuito patrocinio, cioè ad essere assistite da un legale senza spese, indipendentemente dal reddito e dalla propria situazione economica.
Chi paga le spese legali?
Le vittime di “reati sessuali” hanno diritto all’ammissione al gratuito patrocinio, cioè ad essere assistite da un legale senza spese, indipendentemente dal reddito e dalla propria situazione economica.
Le forme di violenza
Violenza sessuale di gruppo
La violenza sessuale di gruppo è la partecipazione di più persone riunite alla violenza sessuale (Art. 609 octies c.p.).
Il legislatore ha stabilito:
1) una pena base più alta della violenza sessuale (da otto a quattordici anni) perché ancora maggiore è la percezione del ...
Atti sessuali con minorenni
La norma punisce chi, senza usare violenza, compie atti sessuali con un infra quattordicenne anche se c’è il suo consenso (Art. 609 quater c.p.).
La questione del consenso
La libertà sessuale si conquista al compimento del 14° anno di età. Prima il consenso non è valido.
Violenza sessuale di gruppo
La violenza sessuale di gruppo è la partecipazione di più persone riunite alla violenza sessuale (Art. 609 octies c.p.).
Il legislatore ha stabilito:
1) una pena base più alta della violenza sessuale (da otto a quattordici anni) perché ancora maggiore è la percezione del ...
Atti sessuali con minorenni
La norma punisce chi, senza usare violenza, compie atti sessuali con un infra quattordicenne anche se c’è il suo consenso (Art. 609 quater c.p.).
La questione del consenso
La libertà sessuale si conquista al compimento del 14° anno di età. Prima il consenso non è valido.
Pornografia minorile
La norma punisce chi realizza spettacoli o produce materiale pornografico utilizzando minori di 18 anni, chi recluta minori per gli spettacoli pornografici e chi fa commercio di materiale pedopornografico. Punisce altresì chi distribuisce con qualsiasi mezzo materiale...
Adescamento di minore
La norma punisce chi per commettere uno dei reati indicati in precedenza adesca un minore di 16 anni (Art. 609 undecies c.p.). Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore, con lusinghe o minacce, anche attraverso l’utilizzo della rete.
Pornografia minorile
La norma punisce chi realizza spettacoli o produce materiale pornografico utilizzando minori di 18 anni, chi recluta minori per gli spettacoli pornografici e chi fa commercio di materiale pedopornografico. Punisce altresì chi distribuisce con qualsiasi mezzo materiale...
Adescamento di minore
La norma punisce chi per commettere uno dei reati indicati in precedenza adesca un minore di 16 anni (Art. 609 undecies c.p.). Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore, con lusinghe o minacce, anche attraverso l’utilizzo della rete.
Revenge porn
La norma punisce chi diffonde sul web immagini o video privati a sfondo sessuale a scopo vendicativo e senza il consenso della persona ritratta (Art. 612 ter c.p., introdotto dalla lex n. 69/19 CODICE ROSSO).
Il legislatore ha stabilito:
una pena (per il reato base da 1 a 6 anni oltre a multa da 5000 a 15000 euro)
un’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge o comunque da persona legata da relazione affettiva.
un’aggravante se il fatto è commesso da persona in condizione di inferiorità fisica o psichica
Revenge porn
La norma punisce chi diffonde sul web immagini o video privati a sfondo sessuale a scopo vendicativo e senza il consenso della persona ritratta (Art. 612 ter c.p., introdotto dalla lex n. 69/19 CODICE ROSSO).
Il legislatore ha stabilito:
una pena (per il reato base da 1 a 6 anni oltre a multa da 5000 a 15000 euro)
un’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge o comunque da persona legata da relazione affettiva.
un’aggravante se il fatto è commesso da persona in condizione di inferiorità fisica o psichica
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